Alla morte di un genitore, i figli si ritrovano quasi sempre in una condizione che pochi conoscono per nome ma che tutti, prima o poi, vivono: la comunione ereditaria. Finché l’eredità non viene divisa, la casa, il terreno, il conto, l’azienda appartengono a tutti gli eredi insieme, pro quota. Nessuno può disporne da solo. E questo, in una famiglia già provata dal lutto, è spesso l’inizio dei problemi.
La legge lo sa, ed è chiara: nessuno può essere costretto a restare in comunione (art. 713 c.c.). Ciascun erede può chiedere, in qualsiasi momento, che si proceda alla divisione. Il punto è come dividere. E qui le strade sono due, molto diverse tra loro: l’accordo o la causa.
C’è poi un elemento che complica le cose più di quanto si immagini, e che conviene tenere presente fin da subito: capita spesso che tra i beni ereditati ci sia un immobile con qualche irregolarità urbanistica — una veranda mai sanata, un ampliamento difforme, una difformità rispetto al progetto depositato. Non è un dettaglio tecnico da rimandare: come vedremo, può bloccare l’intera divisione.
Le due strade: accordo o tribunale
Il codice civile prevede che la divisione possa avvenire per contratto, per testamento o per decreto del giudice (art. 714 c.c.). Tradotto: se gli eredi trovano un accordo, dividono da soli, con un atto; se non lo trovano, la parola passa al giudice, con la divisione giudiziale (artt. 784 e seguenti c.p.c.).
Sembra semplice. Nella pratica, la divisione giudiziale è uno dei contenziosi più lunghi, costosi e dolorosi che esistano. Vale la pena capire perché, prima di sceglierla.
La causa di divisione: com’è davvero
Un giudizio di divisione, quando i beni sono immobili e gli eredi sono in disaccordo, segue un percorso quasi obbligato: nomina di un consulente tecnico per stimare i beni, predisposizione di un progetto di divisione, eventuali opposizioni, formazione delle quote e — dettaglio che sorprende molti — assegnazione delle porzioni anche per sorteggio.
C’è poi lo scoglio più temuto. Quando un immobile non è comodamente divisibile — pensiamo alla classica casa di famiglia, che non si può tagliare in due — la legge (art. 720 c.c.) prevede che venga assegnato per intero a uno degli eredi con obbligo di conguaglio verso gli altri, oppure, se nessuno lo vuole o può pagarlo, che venga venduto all’asta. E la vendita all’asta, spesso, significa realizzare molto meno del valore di mercato: tutti gli eredi ci perdono.
A tutto questo si aggiungono i tempi — non di rado diversi anni — e i costi: onorari, consulenze tecniche, spese di procedura. Nel frattempo, i beni restano bloccati, non si godono e non si mettono a reddito, e possono perdere valore. Senza contare il costo che non compare in nessuna parcella: quello dei rapporti familiari, che una causa tra fratelli difficilmente lascia intatti.
L’ostacolo nascosto: gli immobili con irregolarità urbanistiche
C’è un ostacolo che, in presenza di fabbricati, viene a galla quasi sempre e coglie gli eredi di sorpresa. Se nell’asse ereditario c’è un immobile con irregolarità urbanistiche — un abuso mai sanato, un ampliamento o una difformità rispetto al titolo edilizio — quel bene, finché non viene regolarizzato, semplicemente non si può dividere.
Non è un’opinione, ma un principio fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 25021/2019): l’atto con cui si scioglie la comunione ereditaria rientra tra gli atti per i quali la legge (art. 46 del D.P.R. 380/2001 e art. 40, comma 2, della L. 47/1985) commina la nullità quando mancano le cosiddette menzioni urbanistiche — gli estremi del permesso di costruire, del titolo rilasciato in sanatoria o, per gli edifici più datati, della dichiarazione relativa alle opere iniziate prima del 1° settembre 1967. In loro assenza la divisione è radicalmente nulla: il notaio non può stipularla e il giudice non può pronunciarla. La Cassazione è tornata di recente a ribadirlo, arrivando a definire l’immobile abusivo “giuridicamente indivisibile” (Cass., sez. II, n. 28666/2024).
Le conseguenze pratiche sono pesanti e valgono qualunque strada si scelga:
Nella causa di divisione: davanti a un fabbricato irregolare il giudice non può dividere. La causa si arena finché la posizione urbanistica non viene sistemata, con l’ennesimo allungamento di tempi e costi.
Nell’accordo di mediazione: se l’intesa trasferisce l’immobile, deve rispettare le stesse regole — il notaio che autentica le firme per la trascrizione richiederà comunque le menzioni urbanistiche.
Per questo, quando in eredità ci sono edifici, la prima mossa è verificarne la regolarità e, se necessario, avviare per tempo la sanatoria (l’accertamento di conformità o le altre procedure previste). Ed è anche qui che la mediazione mostra un vantaggio in più: permette di costruire una soluzione su misura — per esempio subordinare le attribuzioni al buon esito della regolarizzazione, o ripartire tra gli eredi i costi della sanatoria — dove il giudizio, con la sua rigidità, non lascerebbe margini.
La mediazione: non un’alternativa facoltativa, ma un passaggio obbligato
Qui arriva un dato che molti ignorano. Per le controversie in materia di divisione e di successioni ereditarie, la mediazione non è solo un’opzione: è una condizione di procedibilità (art. 5 del D.Lgs. 28/2010). Significa che, prima di poter portare la lite davanti al giudice, occorre aver tentato la mediazione presso un organismo accreditato. Senza quel tentativo, la causa non può nemmeno partire.
La conseguenza pratica è semplice: dovendo comunque passare dalla mediazione, la vera scelta non è “mediazione o causa”, ma “mediazione presa sul serio o mediazione subita come formalità”. Ed è una differenza enorme.
La mediazione si svolge davanti a un mediatore terzo e imparziale, con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato per ciascuna parte. Il ruolo dei due non va confuso: il mediatore facilita il dialogo e cerca punti di incontro; l’avvocato tutela il proprio assistito e verifica che ogni ipotesi di accordo sia giuridicamente corretta e non pregiudichi i suoi diritti. È un procedimento strutturato, riservato, che può concludersi in poche settimane. E se le parti non raggiungono l’intesa, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta e ciascuno resta libero di andare in causa. Anche il giudice, del resto, può disporre la mediazione a causa già iniziata (la cosiddetta mediazione demandata, art. 5-quater D.Lgs. 28/2010).
I vantaggi concreti rispetto alla causa
Perché, allora, conviene puntarci davvero? I motivi sono almeno sei.Il tempo. Dove una causa di divisione può durare anni, una mediazione ben condotta si misura in settimane o pochi mesi. Per un’eredità bloccata, il tempo è esso stesso denaro.
Il costo. Niente consulenze tecniche d’ufficio, niente lunghe fasi processuali. E, come vedremo, la legge prevede veri e propri sconti fiscali che la causa non offre.
La riservatezza. La mediazione è confidenziale: ciò che si dice al tavolo non può essere usato in giudizio e non diventa pubblico. Le questioni di famiglia restano in famiglia.
I rapporti familiari. È forse il vantaggio più sottovalutato. La causa cristallizza le fratture, la mediazione prova a ricucirle. Non sempre ci riesce, ma offre uno spazio che l’aula di tribunale, per sua natura, nega.
La libertà di soluzioni. In causa il giudice applica regole rigide: quote, sorteggi, vendite all’asta. In mediazione si costruiscono soluzioni su misura — chi tiene la casa e liquida gli altri, chi preferisce un terreno anziché il denaro, una vendita concordata a prezzo di mercato invece che all’incanto, permute, dilazioni. Ciò che in tribunale è impossibile, al tavolo di mediazione è solo questione di accordo.
Il controllo sull’esito. In causa si subisce una decisione altrui; in mediazione la decisione la prendono le parti. Chi divide sa esattamente cosa sta accettando, e proprio per questo l’accordo regge nel tempo.
Il vantaggio fiscale che quasi nessuno considera
C’è poi un capitolo che, sui valori in gioco in un’eredità, può pesare parecchio, e che la riforma Cartabia ha rafforzato. Tutti gli atti e i documenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa o tassa (art. 17, comma 1, D.Lgs. 28/2010).
Soprattutto: l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro (art. 17, comma 2) — soglia raddoppiata dalla riforma, che prima era di 50.000 euro. Oltre quel valore, l’imposta si paga solo sulla parte eccedente. È un risparmio che, in una divisione, incide in modo diretto.
A questo si aggiunge un credito d’imposta a favore delle parti (art. 20), commisurato all’indennità versata all’organismo e — nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice — anche al compenso pagato al proprio avvocato, entro i limiti di legge. In sostanza, lo Stato riconosce un beneficio economico a chi sceglie di risolvere la lite fuori dal tribunale.
Quando la mediazione non basta: le cose da sapere
Sarebbe disonesto presentare la mediazione come una bacchetta magica. Richiede che le parti abbiano una reale disponibilità al confronto: se uno degli eredi è in totale malafede, o si rifiuta di trattare, l’accordo può non arrivare. Attenzione, però: chi non partecipa al primo incontro senza un giustificato motivo non resta impunito (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010). Il giudice, nella successiva causa, può trarne argomenti di prova a suo sfavore (art. 116, comma 2, c.p.c.) e — trattandosi di mediazione obbligatoria — condannarlo a versare all’Erario una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Disertare il tavolo, insomma, è una scelta che può costare cara.
Un secondo aspetto tecnico da conoscere: quando l’accordo comporta il trasferimento di diritti su beni immobili, per poterlo trascrivere nei registri immobiliari le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale (art. 11 D.Lgs. 28/2010): nella pratica interviene il notaio. È un passaggio in più, ma garantisce all’accordo piena efficacia anche verso i terzi.
Infine, l’esenzione fiscale ha un tetto (i 100.000 euro di cui sopra): nelle eredità di valore elevato il vantaggio resta, ma va calcolato con precisione insieme al professionista. Sono tutti elementi che confermano una cosa sola: la mediazione dà il meglio se preparata come si prepara una causa, non improvvisata come una riunione di famiglia.
In conclusione
La divisione di un’eredità mette alla prova, insieme, il patrimonio e i legami familiari. La causa tende a sacrificare entrambi: tempi lunghi, costi alti, beni svenduti all’asta e rapporti
compromessi. La mediazione — che per queste materie è comunque un passaggio obbligato — offre la possibilità di ottenere l’opposto: una soluzione più rapida, meno costosa, fiscalmente agevolata e, soprattutto, decisa dagli eredi stessi.
Non è la strada più facile in assoluto, ma è quasi sempre la più intelligente. A patto di affrontarla con la giusta preparazione e con un’assistenza legale che conosca a fondo sia il diritto delle successioni sia le regole — e le opportunità — della mediazione.
Questo articolo ha finalità informative e divulgative e non costituisce parere legale. Ogni successione presenta specificità che richiedono una valutazione professionale dedicata.

