Prescrizione di responsabilità medica

Che cosa si intende quando si parla di “prescrizione di responsabilità medica” e qual è la differenza rispetto alla responsabilità medica civile e penale. Partiamo dall’analizzare a livello linguistico i termini suddetti. Con “prescrizione”  nel linguaggio giuridico si indica l’istituto preposto a determinare un termine entro il quale un reato possa essere perseguito dalla legge. In tal modo difatti si cerca di evitare di celebrare processi non più importanti e/o punire il reo. Nella fattispecie, per responsabilità medica è da intendere i danni causati ai pazienti a seguito di omissioni o errori dei sanitari. In caso di prescrizione dunque significa che non ci sarà un risarcimento danni per negligenza medica.

Quando si può parlare di colpa grave medica

Quando si tratta di “colpa grave medica” si apre un vero e proprio dibattito: da una parte si considera l’esercizio di una professione molto delicata, quella dei dottori per l’appunto, che hanno in mano la salute dei pazienti; dall’altra i danni che i pazienti ricevono per negligenza o errori medici.

La responsabilità professionale medica è sia civile che penale, ovvero il dottore potrebbe essere condannato al carcere. Considerando l’attività medica come attività intellettuale, il professionista in casi di problemi tecnici di speciale difficoltà non può rispondere di dolo o colpa grave. Ovvero, il medico non è tenuto al risarcimento in caso di errori non causati dalla sua condotta.  Ad esempio, in caso di un’operazione urgente, se dovessero esserci delle complicanze e il paziente dovesse morire, al dottore non può essere attribuita una colpa grave (imprudenza o negligenza).

Come valutare la responsabilità professionale medica

Con il decreto Balduzzi sono stati introdotti dei parametri per valutare la responsabilità professionale medica in ambito penale. Secondo la norma, difatti, chi esercita la professione sanitaria (medici, farmacisti, infermieri, ostetriche etc) e causa un danno al paziente non è penalmente responsabile se:

  • Ha seguito il protocollo, le linee guida, le modalità assistenziali più adatte a seconda delle situazioni. Ad esempio, se il paziente è stato dimesso dopo una diagnosi con esito positivo;
  • Si è attenuto alle buone pratiche, cioè interventi che prevengono le conseguenze delle prestazioni sanitarie o ne migliorano il livello di sicurezza;
  • Ha commesso il fatto con colpa lieve, cioè si è trattato di un errore “scusabile”.

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