Reati informatici: cosa prevede il codice penale

Per reati informatici si intendono tutti quei crimini commessi per mezzo dell’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche. In Italia la forma di reato di frode informatica è disciplinata dalla Legge 547 del 1993: quest’ultima ha integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relativa ai reati telematici.

Criminalità informatica e ordinamento italiano

La criminalità informatica con l’avvento della digitalizzazione dà luogo a diverse forme di reato di natura digitale ed informatica perseguite dal nostro ordinamento. Una truffa informatica è dunque un reato operato da un hacker responsabile di molte tipologie di reati informatici, con l’ausilio di tecnologie telematiche o informatiche. E’ bene precisare che nel nostro Paese la vera normativa che ha di fatto disciplinato la materia del cybercrime e di diverse forme di crimine informatico è stata la sopra citata Legge 547 del 1993.

Ruolo della polizia postale nei reati informatici

La polizia postale svolge un ruolo di primaria importanza nella lotta ai reati informatici. La polizia postale ha infatti il compito di vigilare sulla rete e sulle comunicazioni. Questo ruolo è stato affidato a questo organo con Decreto del Ministero dell’Interno del 31 Marzo 1998. Il servizio centrale del corpo di Polizia Postale ha sede a Roma e coordina oggi un numero di 20 compartimenti regionali e 80 sezioni territoriali. La polizia postale è organizzata in una serie di aree specifiche di intervento, quali la pedopornografia, cyberterrorismo, copyright, hacking e protezione delle infrastrutture critiche del paese. La polizia postale opera inoltre nella supervisione dell’E-banking, svolgendo un’analisi criminologica dei fenomeni emergenti e del comparto dei giochi e delle scommesse online.

Codice Penale e reati informatici

I reati informatici previsti dal Codice Penale sono rispettivamente: la frode informatica (Art. 640 c.p.) che riguarda l’alterazione di un sistema informatico allo scopo di procurarsi un profitto ingiusto; la detenzione e diffusione abusiva di codici di acceso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 c.p.); l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 c.p.); la diffusione di apparecchiature o programmi informatici e dispositivi diretti al danneggiamento o all’interruzione di un sistema operativo telematico (Art. 615 c.p.).